By AVV. FRANCO ZORZETTO11 APRILE 2019
In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. (Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 28/01/2014)
L’attività svolta dalla società infortunistica è stata in realtà presa in considerazione e valutata dal tribunale e ritenuta sostanzialmente superflua, sull’assunto che si trattasse di sinistro semplice, con pieno riconoscimento di responsabilità da parte del conducente dell’altro veicolo, in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti e in cui sostanzialmente, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla società infortunistica non è stato funzionale nè ad evitare il giudizio nè a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo al suo assistito una migliore e più rapida tutela.
Ha ritenuto pertanto che per questi motivi esse non fossero ripetibili da parte del danneggiato.
Si tratta di un accertamento in fatto, motivato e non sindacabile in questa sede.
Esso non contrasta affatto con la giurisprudenza della Corte sul punto (Cass. n. 997 del 2010), richiamata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza di infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
La sentenza del tribunale ha ritenuto appunto non necessario nè giustificato il ricorso alla società infortunistica, che rimane una scelta legittima e di maggior comodità del danneggiato, ma che non può essere riversata sul danneggiante nè sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso.
Cass. Civ., Sez. III., n. 9548, 13.04.2017.