By AVV. FRANCO ZORZETTO13 MARZO 2020
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 7 gennaio 2020 n. 138, ribadisce un orientamento giurisprudenziale tendente ad escludere – o quantomeno temperare – l’applicabilità nel campo della circolazione stradale del c.d. “principio di affidamento sull’altrui diligenza”.
In tema di circolazione stradale, il citato principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada può essere responsabile anche del comportamento imprudente altrui, laddove questo rientri nei limiti della prevedibilità.
Un tanto si giustifica in ragione del fatto che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza al conducente anche per fare fronte a situazioni di pericolo determinate da altrui comportamenti irresponsabili. Si pensi, per esempio, all’art. 141 del codice stradale che impone di regolare la velocità in modo da poter essere in grado di mantenere il controllo del veicolo e di fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; o all’art. 145 che pone la regola della “massima prudenza” nell’impegnare un incrocio.
In sintesi, la Suprema Corte ribadisce che la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.
In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il principio affidamento nell’altrui osservanza delle norme a cautela trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Infatti, nella materia della circolazione stradale, il principio di affidamento – che costituisce applicazione di quello del rischio consentito ed è inteso a evitare l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze – viene meglio allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile, prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività: ciò che è quanto si verifica nella materia de qua, in ragione del rilievo che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di équipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche in ragione dell’ulteriore rilievo che alcune norme del codice della strada estendono al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari (da queste premesse, è stato rigettato il ricorso del conducente di un camion coinvolto in un incidente stradale con esito mortale per il passeggero di un motoveicolo, ritendendosi irrilevante la circostanza che il conducente del motoveicolo aveva assunto anche da parte sua una condotta irregolare, sotto il profilo della velocità).
Sezione IV, sentenza 18 dicembre 2019-7 gennaio 2020 n. 138 – Pres. Bricchetti; Rel. Cappello Pm (conf.) Tampieri; Ric. X