Sull’esclusione di responsabilità del comune in caso di buca stradale
il principio della responsabilità comunale
Anche in caso di condotta imprudente da parte dell’infortunato, è necessario valutare se tale comportamento sia sufficiente a escludere ogni responsabilità del Comune. La questione centrale riguarda l’ipotesi in cui l’ente abbia lasciato una buca aperta, incustodita, non segnalata e non intercettabile, creando una situazione di pericolo.
Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione civile, sez. VI-3, 28 gennaio 2022, n. 2667, che ha approfondito il tema del concorso di colpa tra l’utente della strada e l’ente responsabile della manutenzione.
la dinamica dell’incidente
Il caso riguardava un uomo, V., che circolava in bicicletta in un’area interdetta al traffico dei velocipedi e che era caduto a causa di una buca non segnalata.
La Corte d’Appello aveva attribuito esclusivamente a V. la responsabilità dell’incidente, ritenendo che la sua condotta fosse stata imprudente e negligente e che avesse interrotto il nesso di causalità tra il fatto e il danno subito.
la decisione della cassazione
La Cassazione ha invece accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d’Appello non aveva considerato un aspetto fondamentale: la possibilità che l’ipotizzata imprudenza dell’infortunato avesse solo concorso a causare il danno, ma non lo escludesse totalmente.
In particolare, la sentenza impugnata mancava di una verifica su:
- l’eventuale concorso di responsabilità del Comune;
- la pericolosità oggettiva della buca stradale, indipendentemente dal comportamento del ciclista;
- l’assenza di segnalazioni o di misure preventive atte a evitare l’incidente.
il rinvio alla corte d’appello
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la buca fosse talmente pericolosa da costituire un rischio indipendente dalla condotta del ciclista. Il fatto che V. si trovasse in un’area vietata al traffico dei velocipedi non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente proprietario della strada.
Per questi motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame, tenendo conto delle indicazioni fornite nella decisione.
conclusione
Questa pronuncia della Corte di Cassazione conferma che la responsabilità del Comune in caso di insidie stradali deve essere valutata caso per caso, anche quando la vittima ha tenuto una condotta imprudente. Il fatto che un utente della strada non rispetti determinate regole non esonera automaticamente l’ente pubblico dall’obbligo di manutenzione e segnalazione dei pericoli.
ordinanza n. 2667 del 28 gennaio 2022 – corte di cassazione