L’obesità quale malattia permanente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità
la questione giuridica
Con l’ordinanza n. 4684 del 14 febbraio 2022, la Sezione VI - Lavoro della Corte di Cassazione si è occupata della valutazione dell’obesità grave come infermità invalidante ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità. In particolare, la Corte ha approfondito la nozione di permanenza dell’invalidità, soprattutto quando l’obesità sia presente insieme ad altre patologie.
il caso concreto
La ricorrente, E.B.K., aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato la sua richiesta di assegno di invalidità. Il tribunale, pur accertando una riduzione della capacità lavorativa del 74% dovuta a diverse patologie (nefrectomia, steato-epatite, diabete, limitazioni articolari e obesità grave con un BMI di 40,86), aveva ritenuto che l’obesità non potesse essere considerata una patologia invalidante, in quanto dipendente dalla scelta individuale di non seguire un regime alimentare adeguato.
Secondo il tribunale, l’invalidità derivante dall’obesità non rientrava tra le condizioni tutelate dallo Stato, poiché il soggetto aveva il dovere di tutelare la propria salute e non gravare sulla collettività con una condizione prevenibile.
la decisione della cassazione
La ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi, tra cui la violazione della legge n. 118 del 1971, art. 13, che non richiede l’involontarietà della patologia tra i requisiti per il riconoscimento dell’invalidità.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che:
- l’obesità è una malattia permanente, anche se non irreversibile, e deve essere considerata nel quadro globale delle condizioni patologiche;
- se l’obesità concorre con altre patologie croniche, può ridurre la capacità lavorativa e di guadagno in maniera significativa;
- la possibilità di miglioramento della condizione con cure dietetiche o esercizio fisico non esclude il carattere permanente dell’infermità, soprattutto quando non sia prevedibile una guarigione a breve termine.
precedenti giurisprudenziali
La Corte ha richiamato alcuni precedenti di legittimità, tra cui:
- Sentenza n. 4357 del 27/06/1988, che riconosce l’obesità come fattore invalidante in presenza di altre patologie;
- Sentenza n. 7372 del 10/12/1986, secondo cui l’obesità derivante da un improprio regime dietetico assume rilevanza invalidante se richiede un trattamento medico o alimentare;
- Sentenza n. 1682 del 10/04/1978, che afferma che l’invalidità non può essere esclusa solo perché migliorabile con cure dietetiche o fisiche;
- Sentenza n. 6392 del 26/11/1988, che stabilisce che la permanenza dell’invalidità sussiste ogni volta che la patologia sia di durata incerta e indeterminata, come nel caso dell’obesità associata ad altre malattie croniche.
Queste sentenze confermano che l’invalidità deve essere valutata in un contesto globale, considerando tutte le patologie del soggetto e la loro incidenza sulla capacità lavorativa.
la cassazione annulla la sentenza
La sentenza del Tribunale di Gorizia è stata cassata per non aver rispettato i principi giurisprudenziali consolidati. La Corte ha disposto il rinvio ad altro giudice per un nuovo esame del caso, tenendo conto dei criteri sopra esposti.
I secondo e terzo motivo di ricorso, relativi a un vizio di motivazione e alla mancata discussione in contraddittorio di alcune questioni, sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
conclusione
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’obesità grave, quando concorre con altre patologie, deve essere considerata malattia permanente ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità. La possibilità di cure non esclude automaticamente la permanenza dell’invalidità, soprattutto in assenza di prospettive concrete di guarigione.
ordinanza n. 4684 del 14 febbraio 2022 – corte di cassazione
Fonte: Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica