Visibili le molteplici sconnessioni del manto stradale: niente risarcimento per l’uomo finito a terra
la vicenda
Un uomo, mentre passeggiava in una zona centrale di Rieti, è caduto rovinosamente a terra a causa delle sconnessioni del manto stradale. Ritenendo che la causa del sinistro fosse attribuibile alle precarie condizioni della strada, ha intentato un’azione giudiziaria contro il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L’uomo sosteneva che la presenza di buche e irregolarità nel manto stradale fosse una circostanza pericolosa e che il Comune, in qualità di ente responsabile della manutenzione, avrebbe dovuto garantirne la sicurezza.
la decisione della cassazione
Con l’ordinanza n. 23462 del 27 luglio 2022, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha respinto il ricorso, confermando la decisione delle precedenti istanze giudiziarie.
Secondo i giudici, la responsabilità dell’incidente non può essere attribuita al Comune, poiché le sconnessioni della strada erano ben visibili e facilmente percepibili da un pedone attento.
l’importanza della visibilità del pericolo
Il principio chiave espresso dalla Cassazione è che l’ente proprietario della strada non è automaticamente responsabile di ogni incidente che si verifica su di essa. Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che:
- le sconnessioni del manto stradale erano multiple, ma chiaramente visibili a chiunque prestasse un minimo di attenzione;
- l’incidente è avvenuto in orario diurno, circostanza che rende ancora meno giustificabile la mancata percezione dell’irregolarità da parte del pedone;
- l’ostacolo non costituiva un pericolo occulto, ovvero una trappola imprevista e non segnalata.
Alla luce di questi elementi, la Cassazione ha confermato che la caduta è riconducibile a una mancata attenzione da parte del pedone, piuttosto che a una negligenza del Comune.
il principio della normale diligenza
La sentenza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: un ente pubblico non è responsabile per ogni incidente occorso su una strada, ma solo in presenza di insidie non percepibili con l’ordinaria diligenza.
In questo caso, il rischio era chiaramente evitabile con una condotta prudente. Di conseguenza, l’assenza di un pericolo occulto esclude la responsabilità dell’ente.
conclusione
Il ricorrente non ha ottenuto il risarcimento del danno, poiché la sua caduta è stata ritenuta conseguenza di una propria disattenzione e non di una grave negligenza del Comune.
La decisione sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza individuale nella circolazione pedonale e la necessità di valutare caso per caso la sussistenza della responsabilità dell’ente pubblico.
Cass. civ., sez. III, ord., 27 luglio 2022, n. 23462
Fonte: Diritto e Giustizia – Il quotidiano di informazione giuridica