In materia didanno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, ilpregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridicoautonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare einsuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso siverifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deveescludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio,in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale siacollegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito ilrelativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilitàdi uno spazio di vita brevissimo. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 16348 del 12 giugno 2024.
Sulla stradacomunale nel comune di C., l’autovettura condotta da O.N.I., finiva fuoristrada urtando violentemente un albero. In conseguenza del sinistro decedeva latrasportata.
Più inparticolare in conseguenza dell’urto la vittima finiva in stato di comaprofondo ed il decesso interveniva tre giorni dopo.
Lo stato dimorte cerebrale veniva dichiarato, dopo che il giorno prima i parenti avevanoautorizzato l’espianto degli organi.
In parzialeaccoglimento della domanda attorea formulata dagli eredi dellagiovane deceduta, il Tribunale di Cassino, accertata la responsabilitàdel convenuto nella causazione del sinistro, condannava dettoconvenuto, nonché O.V. e la N. T. Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento,in favore del P., dell’importo di euro 10.804,5 e, in favore della R.,dell’importo di euro 6.808,00, compensando tra le parti le spese processuali eponendo a carico di entrambe le parti in misura eguale le spese relative allaespletata c.t.u.
A seguito diappello proposto da tutti gli originari attori (e cioè non soltanto daigenitori della vittima, ma anche dai fratelli), la Corte d’appello di Romarespingeva l’appello nella parte in cui gli appellanti insistevano:
a) nella domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico da morte, che asserivano essere a loro dovuto quali eredi di P.A.; b) nella domanda di risarcimento del danno parentale, che era stata ritenuta implicitamente rinunciata dal giudice di primo grado. |
Al contrario,la corte territoriale accoglieva l’appello in relazione alla erratacompensazione delle spese processuali di primo grado e di consulenza tecnica.
Avverso lasentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso gli originari attori.
Con il primomotivo i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non ha accolto la lorodomanda di risarcimento del danno iure haereditatis.
Sostengono chela corte territoriale non ha applicato i principi affermati da Cass. n. 1361/2014, che non sono stati esplicitamente esclusi dalle Sezioni Unite consuccessiva sentenza n. 15350/2015.
Osservano che:
a) costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica; b) detto danno, in ragione del diverso bene tutelato, è diverso dal danno alla salute, e, pertanto, si differenzia sia dal danno biologico terminale che dal danno morale terminale (detto anche catastrofale o catastrofico) della vittima; c) detto danno va riconosciuto senza che assumano, pertanto, al riguardo rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento da cui è derivata la morte né il criterio della intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine; d) il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale (e, quindi, anteriormente, all’exitus letale); e) il diritto al risarcimento del danno da morte è trasmissibile iure hereditatis: sia perché solo chi è in vita può morire; sia perché sarebbe contraddittorio risarcire il danno conseguente alla perdita del bene della salute ma non anche quello conseguente alla perdita del bene della vita, che del primo costituisce l’ineludibile presupposto; sia perché tale diritto, tramite la successione ereditaria, contribuisce ad incrementare l’eredità lasciata dalla vittima ai propri congiunti, per cui il danno resta pur sempre rapportato ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. |
Aggiungonoche, in caso di lesione dell’integrità fisica con esito finale - come perl’appunto nella specie, nel quale il decesso si è verificato dopo alcuni giornidi stato comatoso - non può dirsi che il soggetto è venuto meno nello stessomomento in cui è sorto il credito risarcitorio.
La S.C., nelrigettare il ricorso, ha richiamato l’insegnamento delle Cass. civ. sez. Unite n. 15350/15, che, superando quanto affermato da Cass. n. 1361/14 – hannoaffermato che il bene vita in quanto tale è bene autonomo fruibile solo innatura dal titolare e, a fronte di tale statuizione, che è stata seguita neglianni successivi dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, ilricorso non offre nuovi elementi validi per un suo eventuale mutamento.
D’altronde, lacorte territoriale, confermando quanto già affermato dal Tribunale, non harespinto la domanda risarcitoria jure hereditatis solo perchéil decesso è intervento a breve distanza di tempo dal sinistro, ma anche inconsiderazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, èfinita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervento senzasoluzione di continuità, ragion per cui non vi fu quindi una lucida agonia.
Esito
Rigetto.
https://www.altalex.com/documents/2024/06/14/danno-non-patrimoniale-bene-vita-autonomo-fruibile-natura-titolare
Fonte: WolterKluwer-Altalex