Polizze infortuni e compensatio lucri cum damno: quando un Tribunale di merito va oltre la giurisprudenza di legittimità
Introduzione
Nelle polizze infortuni non mortali non opera l'istituto della compensatio lucri cum damno: è questa la portata innovativa di quanto deciso dal Tribunale di Milano lo scorso 11 aprile con sentenza n. 2894.
Il caso e la decisione del Tribunale di Milano
In seguito a un atto di violenza da parte di un artista di strada - autorizzato dal Comune di Milano ad esibirsi sulla pubblica via - il danneggiato citava in giudizio il proprio aggressore e il Comune per il risarcimento dei danni subiti.
Durante il procedimento, emergeva che il danneggiato aveva stipulato una polizza infortuni. Il Comune, ritenuto da parte attrice inadempiente ai doveri di prudenza e diligenza, eccepiva l'applicazione della compensatio lucri cum damno, sostenendo che l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione avrebbe estinto l'obbligazione risarcitoria.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato l'artista di strada responsabile dei danni e ha escluso la responsabilità del Comune. Tuttavia, ha colto l'occasione per prendere posizione sul tema della compensatio lucri cum damno nelle assicurazioni contro gli infortuni, ridefinendo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
I nodi irrisolti dalla giurisprudenza di legittimità
La questione riguardava la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno quando il danneggiato ha già percepito un indennizzo dalla propria polizza infortuni.
Il principio indennitario, in generale, vieta il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per evitare un ingiusto arricchimento. Tuttavia, il Tribunale di Milano ha sostenuto che la polizza infortuni ha una funzione previdenziale, garantendo una somma certa in base al capitale assicurato, indipendentemente dal danno effettivo.
L’interpretazione giurisprudenziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13233 del 2014, aveva stabilito che l'assicurazione contro gli infortuni non mortali fosse soggetta al principio indennitario e che l'indennizzo dovesse essere scomputato dal risarcimento.
Le Sezioni Unite del 2018 hanno introdotto un metodo per verificare se il beneficio collaterale abbia la stessa funzione del risarcimento, in modo da determinare l’applicabilità della compensatio lucri cum damno. Tuttavia, non hanno fornito un criterio definitivo per le polizze infortuni.
Il superamento della giurisprudenza di legittimità
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le polizze infortuni non letali non possano essere automaticamente assimilate alle assicurazioni contro i danni, poiché il corpo umano non è una res assicurata. Ha quindi affermato che tali polizze svolgono una funzione previdenziale, non indennitaria.
La causa in concreto della polizza assicurativa
Per stabilire la disciplina applicabile, il Tribunale ha analizzato la causa in concreto del contratto assicurativo, evidenziando che:
- L’indennizzo è calcolato in percentuale sul capitale assicurato e non sul valore oggettivo del danno.
- È stata inserita una clausola di rinuncia alla surroga dell’assicuratore nei confronti del responsabile.
Questi elementi confermano la natura previdenziale della polizza, distinguendola dalle assicurazioni contro i danni.
La necessità di un intervento delle sezioni unite
Il Tribunale di Milano ha negato l’applicabilità della compensatio lucri cum damno, sostenendo che le polizze infortuni seguano prevalentemente le norme delle assicurazioni sulla vita.
Se la clausola di rinuncia alla surroga non fosse stata inserita, sarebbe tornata in gioco la compensatio lucri cum damno, beneficiando paradossalmente il danneggiante anziché il danneggiato. Inoltre, la presenza di due polizze (responsabilità civile e infortuni) potrebbe creare conflitti tra le compagnie assicurative.
La pronuncia evidenzia che il principio indennitario non può essere applicato automaticamente alle polizze infortuni, rendendo necessaria un'analisi caso per caso. Per questo motivo, il Tribunale di Milano auspica un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Fonte: IUS Responsabilità Civile, RIDARE: leggi l'articolo completo