Con la sentenza 10 novembre 2023, n. 202 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice, poiché l’esclusione della reclamabilità priva definitivamente e irragionevolmente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, in ingiustificata distonia con la reclamabilità del rigetto delle istanze di istruzione preventiva.
Il caso
Con ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale di Roma sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di diniego dell’istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.
Il Tribunale rimettente rilevava che l’art. 696-bis c.p.c., laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite può essere richiesta “anche” al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 696 c.p.c., non avrebbe potuto essere intesa – come pure sarebbe stato possibile in forza della formulazione letterale – nel senso che il relativo espletamento fosse possibile pur in presenza di condizioni di urgenza, in quanto in tale ipotesi la parte interessata avrebbe potuto ricorrere allo strumento tipico dell’accertamento tecnico preventivo, come peraltro confermato da alcune pronunce della Corte di cassazione.
Né sarebbero stati estensibili i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 144/2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, riconducendo questi ultimi al novero delle misure cautelari fondate sul presupposto del periculum in mora.
È vero che la Corte di cassazione, con due decisioni del 2019 e del 2022 (in particolare, Cass. sentenza n. 23976/2019 e Cass. ordinanza n. 28326/2022), aveva affermato che, invece, il provvedimento di diniego del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., perché avrebbe natura latamente cautelare e troverebbe per lo stesso applicazione il procedimento contemplato per i provvedimenti di istruzione preventiva, inclusa la previsione di cui al medesimo art. 695 c.p.c., come emendato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua ad opera della citata sentenza n. 144/2008.
Ma – secondo il Tribunale rimettente – non avrebbe potuto essere condivisa questa interpretazione della giurisprudenza di legittimità poiché, in presenza di un periculum in mora, non sarebbe stato possibile proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c., essendo consentito richiedere un accertamento tecnico preventivo. Tuttavia, lo stesso giudice rimettente rilevava che la conseguente inammissibilità del rimedio del reclamo cautelare avrebbe posto un problema di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 695 e 669-terdecies c.p.c. rispetto ai parametri tanto dell’art. 3 Cost., atteso che detta esclusione avrebbe comportato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., quanto dell’art. 24 Cost., stante la funzionalità all’effettività della tutela giurisdizionale dell’assoluzione dell’onere della prova.
La decisione della Corte costituzionale
Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice.
La Corte ha premesso che, con l’art. 696-bis c.p.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il legislatore ha considerato – nel legittimare la proposizione di un ricorso che consente alla parte interessata, anche in assenza di un periculum in mora, di richiedere la nomina di un consulente tecnico prima ed anzi al fine di prevenire la lite – l’esperienza giuridica di altri ordinamenti europei e, in particolare, di quello tedesco, nel quale il comma 2 del paragrafo 485 del Zivilprozessordnung contempla il procedimento di istruzione probatoria indipendente (selbständiges Beweisverfahren), disposto mediante la nomina di un consulente tecnico in ogni caso in cui ciò corrisponda all’interesse dell’istante, anche se non sussiste un rischio di dispersione del mezzo di prova, se ciò è funzionale ad evitare il processo.
Nel nostro sistema, l’art. 696-bis c.p.c. consente di richiedere al giudice, analogamente, anche in mancanza del presupposto dell’urgenza – come si desume dalla previsione per la quale si può instare per lo stesso “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696” – l’espletamento di una consulenza tecnica ante causam ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
La norma, inoltre, assegna al consulente il compito ditentare, prima del deposito della propria relazione, di conciliare le parti e precisa che, ove queste pervengano a una soluzione transattiva, l’accordo è trasfuso e formalizzato in un verbale (esente da imposta di registro), al quale il giudice, con proprio decreto, attribuisce efficacia di titolo esecutivo. Qualora, invece, la conciliazione non riesca, ciascuna parte potrà chiedere che l’elaborato peritale sia acquisito agli atti del successivo giudizio di merito, previo vaglio di ammissibilità e rilevanza.
Sicché, ha proseguito la Corte, con la consulenza tecnica conciliativa il legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo – al quale il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo – che renda superflua l’instaurazione del giudizio contenzioso.
Nella delineata prospettiva, la Corte ha osservato che il previo svolgimento dinanzi all’autorità giudiziaria del procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c. è finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause caratterizzate – come quelle in tema di responsabilità sanitaria – da questioni soprattutto tecniche.
Sul piano processuale, ha inoltre evidenziato la Corte che il legislatore ha scelto di collocare l’art. 696-bis c.p.c. nella stessa Sezione IV del c.p.c., relativa ai Procedimenti di istruzione preventiva, nell’ambito dei Procedimenti cautelari di cui al Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di rito, e ha stabilito, così mostrando l’intento di assoggettarlo alla medesima disciplina, che il procedimento applicabile, pur con riserva di concreta compatibilità, è quello previsto dal comma 3 dell’art. 696 c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo. A sua volta questa disposizione rinvia, a tal fine, all’art. 695 c.p.c., norma che stabilisce che la decisione sul ricorso è assunta con ordinanza non impugnabile, rammentando che l’art. 695 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all’art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui non contempla la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del medesimo codice.
Quindi, il Giudice delle leggi ha considerato che la Corte di cassazione, nel decidere su alcuni ricorsi, proposti ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. contro provvedimenti di diniego dell’istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., li ha ritenuti inammissibili essendo i provvedimenti impugnati privi del requisito della definitività. Ha, inoltre, ritenuto che, nella specie, avrebbe potuto essere proposto, invece, il rimedio del reclamo, stante l’analoga natura cautelare (almeno in senso lato) di detti provvedimenti, come ritraibile anche dalla collocazione sistematica e dall’applicabilità, quanto al procedimento, delle disposizioni sull’accertamento tecnico preventivo e, di qui, dell’art. 695 c.p.c., come risultante all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale (Cass. n. 23976/2019; Cass. n. 34202/2022).
Tuttavia, secondo la Corte, a questa giurisprudenza non può essere riconosciuto il rango di diritto vivente, pur se essa perviene ad una soluzione interpretativa sintonica con l’esito dello scrutinio di costituzionalità, in quanto, nella sostanza, lo anticipa. E ciò perché dette pronunce sono state solo volte a corroborare, con argomento in realtà ad abundantiam, l’orientamento assunto sulla diversa questione rispetto alla quale la Corte di legittimità era effettivamente chiamata a decidere, ossia quella della proponibilità – nella specie esclusa – del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., nei confronti di tale provvedimento.
Da questi argomenti la Corte ha tratto il convincimento che il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite non è impugnabile, a ciò ostando in modo inequivoco il tenore letterale dell’art. 695 c.p.c.; norma, questa, che stabilisce che il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e che trova applicazione anche per l’istituto in esame, in quanto richiamata per l’accertamento tecnico preventivo dall’art. 696, comma 3, c.p.c., e, per il tramite di questo, anche dall’art. 696-bis c.p.c.
Né a una diversa conclusione si può pervenire in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta norma, unitamente all’art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui non prevede il rimedio del reclamo cautelare, poiché la portata dell’addizione è stata limitata dalla sentenza n. 144/2008ai ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 e 696 c.p.c., che riguardano, rispettivamente, l’assunzione preventiva di testimoni e l’accertamento tecnico preventivo, e ciò sebbene l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite all’epoca fosse stato già introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 80/2005.
All’esito, la Consulta ha reputato fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.
In via pregiudiziale, la Corte ha puntualizzato che l’estensione dell’area della reclamabilità di provvedimenti non ricorribili per cassazione ha registrato un significativo ampliamento nella recente riforma processuale, di cui al
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D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), che all’
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art. 3, comma 13, lett. d), ha previsto il rimedio del reclamo di cui all’
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art. 669-terdecies c.p.c. avverso provvedimenti finanche privi di natura cautelare, come le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda rese nel corso del giudizio ordinario di cognizione pronunciate ai sensi degli
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artt. 183-bis e
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183-ter c.p.c. Nel complesso, quindi, vi è un’area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per cassazione di cui al comma 7 dell’
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art. 111 Cost.
Invece, ai procedimenti di istruzione preventiva (
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artt. da 692 a
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699), pur appartenendo essi al genus dei procedimenti cautelari, non si applicano – per espresso disposto dell’
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art. 669-quaterdecies c.p.c., prima della già richiamata
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sentenza n. 144/2008 – le disposizioni comuni di cui alla Sezione I (salvo l’
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art. 669-septies c.p.c.: sentenza n. 87/2021) e quindi neppure quella che consente il reclamo avverso i provvedimenti.
Senonché, ad avviso della Corte, il provvedimento del giudice, che rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell’
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art. 696-bis c.p.c. (che, peraltro, opera come condizione di procedibilità nei giudizi di responsabilità sanitaria), priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio (
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art. 24, comma 1, Cost.) una compromissione anche maggiore del rigetto di un accertamento tecnico ai sensi dell’
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art. 696 c.p.c.; provvedimento, quest’ultimo, ormai reclamabile a seguito della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale. La previsione, dunque, della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (
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art. 24, commi 1 e 2, Cost.) e con il canone di ragionevolezza (
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art. 3, comma 1, Cost.).
Questo interesse della parte, come attestato dalla previsione dell’istituto in esame quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria, è coerente con quello generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi, risultato al quale si può pervenire soprattutto mediante una riduzione del numero delle cause demandate alla decisione degli uffici giudiziari. Proprio alla luce di tale dato, del resto, la recente riforma realizzata dal
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D.Lgs. n. 149/2022 ha ampliato e reso più vantaggioso, anche prevedendo risparmi di imposta, il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, come la negoziazione assistita e la mediazione.
Da qui discende, pertanto, secondo la Consulta, che la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere, mediante la nomina di un consulente ai sensi dell’
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art. 696-bis c.p.c., un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, deve essere presidiato da uno strumento di gravame, quale è il reclamo del provvedimento di rigetto.
Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, avendo già in più occasioni la Corte sottolineato che non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice.
D’altronde, ha aggiunto la Corte, la mancata previsione del medesimo strumento di controllo previsto per il diniego dell’istruzione preventiva anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. si traduce, sul piano dell’art. 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell’istruzione preventiva.
In una prospettiva di “equivalenza” delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall’art. 669-terdecies c.p.c. si presta, dunque, ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale.
Esito del giudizio di costituzionalità:
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice.
Fonte: Altalex - Wolters Kluwer
https://www.altalex.com/documents/2023/11/15/reclamabile-diniego-consulenza-preventiva-fini-composizione-lite