La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, comma 2, c.c. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 23 ottobre 2023, n. 29308.
M. E. P. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, che, respingendone il gravame esperito avverso la sentenza, ha confermato la condanna di S. P., nonchè delle società P. S.n.c. di P. S. e B. P. & C. (d’ora in poi, “P.”) e Allianz S.p.a., a pagare al P. la somma di € 49.000,00, oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere rimasto vittima di un incidente stradale, occorsogli in Milano il 21 febbraio 2011 quando era ancora minorenne, essendo stato investito – mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà altrui – da un veicolo condotto dalla P., appartenente alla società P. ed assicurato per la “RCA” dalla società Allianz.
Avendo riportato gravi lesioni agli arti inferiori, dalla quale derivarono postumi di invalidità permanente, e ritendo non interamente satisfattiva la somma di € 133.000,00 messagli a disposizione da Allianz, il P. – accettato il pagamento solo a titolo di acconto, rispetto al maggior risarcimento cui assumeva avere diritto – adiva il Tribunale milanese, innanzi al quale si costituiva la sola società assicuratrice, rimanendo, invece, contumaci la P. e la P.
Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, l’adito giudicante accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo all’allora attore, a titolo di danno non patrimoniale, l’ulteriore importo di € 49.000,00, oltre interessi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea al saldo.
Esperiva gravame il P., per lamentare l’insufficiente quantificazione del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale), oltre al mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute, del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, di quello da perdita di chance di intraprendere la carriera professionale del padre (ingegnere su piattaforme petrolifere), nonché delle spese legali sostenute per attività stragiudiziale. Il mezzo, tuttavia, veniva respinto dal giudice di appello, che confermava integralmente la decisione già assunta in prime cure.
Avverso la pronuncia della Corte ambrosiana ricorre per cassazione il P.
In particolare, il terzo motivo – che censura la scelta di apprezzare, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., il mancato ricorso del P. a strutture del SSN, ai fini del diniego del rimborso delle spese mediche sostenute.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Al riguardo, è stato richiamato l’orientamento in base al quale “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 c.c.” e ciò anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero.
La sentenza impugnata, pertanto, merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 c.c.
Esito:
Cassa, con rinvio, la sentenza n. 2863/2019 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27/06/2019;
Fonte: Wolters Kluwer - Altalex
https://www.altalex.com/documents/2023/10/26/spese-mediche-danneggiato-diritto-rimborso-rivolge-struttura-privata