Infortunio sul lavoro: posizione di garanzia del coordinatore dei lavori e nesso causale
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza 14 settembre 2023, n. 37479, distingue nettamente la posizione di garanzia del coordinatore dei lavori da quella del direttore dei lavori.
La sentenza si sofferma sull’analisi della posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul nesso di causalità tra la condotta violatrice della regola cautelare e l’evento cagionato.
I fatti
L’imputato è stato condannato in primo e secondo grado per lesioni colpose gravi cagionate a un apprendista operaio, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione dell’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008. Nell’ambito di lavori di ristrutturazione, l’imputato aveva omesso di verificare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese subappaltatrici.
In particolare, è stato contestato che l’imputato avesse realizzato un sommario disegno per un impalcato ligneo, destinato al transito degli operai, su cui era stato montato un trabattello. Questo senza un progetto preventivo, senza specifiche indicazioni di montaggio e con puntelli poggianti su piastrelle flottanti.
Il consulente tecnico del pubblico ministero ha evidenziato che:
- la struttura non figurava nei piani operativi di sicurezza (POS);
- i puntelli erano piazzati a distanza irregolare e non fissati tramite chiodatura;
- l’imputato non aveva mai verificato l’adeguamento del POS durante lo sviluppo dei lavori.
Le assi hanno ceduto al passaggio dell’operaio, che è caduto nel vuoto, riportando gravi lesioni.
Il ricorso in Cassazione
La difesa ha proposto ricorso lamentando che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, poiché non era stata distinta la posizione di coordinatore da quella di direttore dei lavori.
La Cassazione ha respinto tale motivo, poiché il giudice d’appello aveva valutato la responsabilità dell’imputato esclusivamente in qualità di coordinatore, senza considerarlo direttore dei lavori.
Un altro motivo d’impugnazione riguardava la mancanza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento dannoso. Anche questo è stato rigettato, ritenendo che il coordinatore dei lavori abbia violato l’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e che il mancato rispetto delle regole cautelari abbia contribuito causalmente all’incidente.
Gli elementi del reato colposo
Il Codice penale, all’art. 43 c.p., definisce il reato colposo come quello in cui l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di norme (colpa specifica).
Gli elementi strutturali del reato colposo sono:
- mancanza di volontà del fatto tipico;
- condotta inosservante di regole cautelari;
- nesso causale tra condotta ed evento;
- misura soggettiva della colpa, ovvero l’esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari.
La posizione di garanzia
Nel caso in esame, è stata riconosciuta sia la colpa generica sia la colpa specifica, consistente nella violazione dell’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina i doveri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La posizione di garanzia è l’obbligo giuridico di alcuni soggetti di impedire eventi dannosi, in base a precise fonti normative. Tale obbligo sussiste solo se il garante ha effettivi poteri impeditivi, distinguendolo da altri obblighi di agire.
Nel caso concreto, il coordinatore dell’esecuzione dei lavori e il direttore dei lavori hanno compiti distinti, con poteri e doveri diversi. La Corte d’Appello ha quindi correttamente escluso la responsabilità dell’imputato come direttore dei lavori.
Il nesso causale
Nei reati colposi, l’evento deve essere la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Non basta accertare l’inosservanza delle regole, ma occorre verificare che questa abbia inciso realmente sulla produzione dell’evento.
Nel caso di specie, il mancato rispetto del piano di sicurezza e l’omessa verifica dell’impianto precario hanno effettivamente contribuito all’infortunio dell’operaio. Per questo, la Cassazione ha ritenuto fondata la responsabilità penale dell’imputato.
Conclusione
La sentenza in commento conferma principi consolidati sulla posizione di garanzia del coordinatore dei lavori. Una volta accertata tale posizione e il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità colposa dell’imputato.
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 14 settembre 2023, n. 37479
Fonte: Wolters Kluwer - Altalex
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